Nuovo regolamento in ambito di prevenzione incendi, sulla gazzetta ufficiale del 22/09/2011 è stato pubblicato il decreto contenente il DPR 151/11.
Questo decreto introduce notevoli cambiamenti nella prevenzione incendi, affidando alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) il compito di autocertificare la regolarità delle misure antincendio per tutte quelle attività ritenute più pericolose per incendio o esplosione. In questo caso, i controlli da parte dei VVF verranno fatti a campione, successivamente all’avvio dell’attività.
Per tutte le altre attività, rimarrà l’obbligo di esame progetto (classi B e C) e di sopralluogo CPI (classe C).
Altra novità importante sarà l’introduzione dell’invio telematico delle domande ai VVF.
Ricapitolando, l’iter per l’approvazione della pratica, sarà diverso in base alla classe in cui ricade l’attività in oggetto (classe A, B, C,):
a) Per tutte quelle attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità, e sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli a campione verranno fatti entro 60 giorni dall’inizio della attività.
b) Per tutte quelle attività a medio rischio, la valutazione e l’approvazione dei progetti ai criteri di sicurezza dovrà avvenire entro 60 giorni, e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli, come nel caso sopra, saranno fatti entro 60 giorni a campione.
c) Per tutte quelle attività ad alto rischio, la valutazione e l’approvazione dei progetti dovrà avvenire entro 60 giorni (come per le attività a medio rischio), e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli, in questo caso verranno effettuati entro 60 giorni.
Alleghiamo di seguito il DPR 151/11 disponibile per il download:







La semplificazione dei procedimenti per le attività “semplici” è molto, molto pericolosa. Siamo in Italia e meno controlli significa meno rispetto delle regole. Già siamo contattati da gente che esulta per il nuovo regolamento alla ricerca di qualche tecnico compiacente che produca carte false per cantieri che non hanno mai visto. Siamo alle solite…
Non mi è chiaro un passaggio. Per quanto riguarda la SCIA è definito che deve essere corredata di tutte le certificazioni che solitamente si ottengono a fine lavori. Però la SCIA si deve presentare all’inizio dei lavori al Comune. Che fare?